Sospensione quota di ammortamento nei bilanci 2020
 

SOSPENSIONE DELLE QUOTE AMMORTAMENTO NEI BILANCI 2020: CHIARIAMO UN PO DI DUBBI

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Come già riportato in un nostro precedente approfondimento, con la legge di conversione del DL 104/2020, all’art.60, è stata confermata la possibilità di sospendere in tutto o in parte la quota di ammortamento dell’anno  delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci 2020.

Con l’introduzione della normativa tuttavia, sono nati anche numerosi dubbi, a cui la bozza del documento interpretativo dell’OIC n.9 ha cercato di dare risposta. Vediamone alcuni.

Acquisti nel corso del 2020

Nel caso di acquisto di un bene, l’impresa applica solitamente, nel primo esercizio, un’aliquota di ammortamento dimezzata. Nel caso in cui la società tuttavia decida di sospendere l’ammortamento in base a quanto previsto dalla normativa, il piano di ammortamento verrà allungato e la quota del primo anno verrà imputata all’ultimo anno del piano di ammortamento con aliquota piena, invece che dimezzata. Le quote intermedie rimarranno invece invariate e quindi anche nel 2021 dovrà essere applicata l’aliquota ordinaria.

Sospensione totale della quota di ammortamento

L’OIC ha precisato che in questo caso la quota intera di ammortamento del 2020 dovrà essere fatta slittare alla fine del periodo di ammortamento, allungando di un anno la vita utile del bene. Le quote intermedie resteranno invariate e l’ammortamento del 2020 verrà imputato all’ultimo anno del nuovo piano ammortamento.

Sospensione parziale della quota di ammortamento

È importante ricordare che la sospensione della quota ammortamento è considerata una facoltà e che tale sospensione può riguardare l’intera quota di ammortamento o solo una sua parte.

In tale caso la quota degli esercizi successivi dovrà essere ricalcolata in misura pari al rapporto tra il valore residuo ammortizzabile del bene (che dovrà quindi considerare la parte di quota imputata nel 2020) e la nuova vita utile dello stesso.

Anche in questo caso resta ferma la possibilità di prolungare la vita utile del bene.

Impossibilità di prolungare la vita utile del bene

Come procedere nel caso in cui per ragioni contrattuali o tecniche non sia possibile allungare la vita utile del bene? L’OIC ha risposto sostenendo che in questo caso le quote di ammortamento degli esercizi successivi, dovranno essere incrementate per recuperare la quota del 2020. Sarà quindi sostanzialmente necessario spalmare il minor ammortamento del 2020 negli anni successivi.

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