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CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA: nuove modifiche dopo i rinvii al 2021

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Il 5 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie generale n. 276/2020, il decreto legislativo n. 147 del 26/10/2020 che modifica attraverso alcune integrazioni e correzioni il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Oggetto di numerose discussioni negli ultimi periodi, Nuovo Codice della Crisi, introdotto dal D.lgs n.14 del 12 gennaio 2019, riordina le procedure concorsuali e introduce le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Ricordiamo che, causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha interessato il nostro paese tuttavia, tra le innumerevoli proroghe introdotte dal Governo, rientrano anche quelle relative all’entrata in vigore del Codice e agli obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo societari o dei creditori pubblici qualificati.

Sono slittati così al 15 febbraio 2021 gli obblighi di segnalazione, che possono essere di duplice tipologia: in un primo caso, dove presenti, sono gli organi di controllo societari, il revisore o la società di revisione che segnalano all’organo amministrativo della società l’esistenza dei segnali della crisi; in un secondo caso invece l’obbligo è a carico dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’agente della riscossione, che devono segnalare il debitore in caso di superamento di determinate soglie.

Sono slittati invece al 1°settembre 2020 l’entrata in vigore del Codice della Crisi e l’istituzione dell’OCRI. Sono tuttavia già validi alcuni degli articoli che compongono il Codice: fra questi emergono gli obblighi, a carico degli organi di controllo, di monitoraggio dello stato potenziale di crisi e la determinazione dei neo introdotti indici di allerta.

Restano invece valide fin da subito (trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivo), le disposizioni relative a:

  • la formazione dell’Albo dei gestori della crisi: professionisti iscritti agli ordini di avvocati, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro con 40 ore di formazione specifica; o altri soggetti che siano stati nominati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, con 200 ore di formazione.
  • la responsabilità solo in capo agli amministratori, della costituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni della impresa.
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